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Lunedi 30 giugno 2008- Avviso ai clienti: aggiornamento normativa Antiriciclaggio

  Venerdì 9 maggio 2008: Cerimonia di consegna delle borse di studio offerte dalla Cassa Rurale.
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30/06/2008

Lunedi 30 giugno 2008- Avviso ai clienti: aggiornamento normativa Antiriciclaggio

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Di seguito si riportano le disposizioni aggiornate:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 12.500 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. 
Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 12.500 (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.

LIBRETTI AL PORTATORE.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a euro 12.500.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.
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Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
 
Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
 



     
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